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- da Ministero dell'Ambiente
D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. CHIARIMENTI SULL’ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
Con riferimento alle problematiche sottoposte all’attenzione della scrivente Direzione in merito all’applicazione dell’art.219, comma 5 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n.152, si forniscono, in allegato, alcuni chiarimenti.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state riscontrate talune problematiche in merito all’obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi.
Si riportano pertanto i chiarimenti di seguito esposti. Si premette che nel recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio – in particolare si richiama la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE – sono state introdotte importanti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale – TUA), nella parte IV relativa all’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi. Il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto sull’art. 219, comma 5 del TUA prevedendo che gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite, tra l’altro, “dalle norme tecniche UNI applicabili”, e conseguentemente facendo venir meno l’adozione di un decreto del Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di concerto con il Ministero delle Attività produttive, come presupposto per individuare le corrette modalità applicative dell’etichettatura degli imballaggi.