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- da Alessia Cornacchio
Dalla proposta di riforma dei reati agroalimentari al Greenwashing
La cattiva alimentazione è sorretta da due pilastri:
- Scarsa conoscenza dei valori nutritivi e negligente gestione da parte dei consumatori;
- Scarsa attenzione da parte dei produttori nei processi a monte e a valle dei prodotti agroalimentari;
Per ciò che attiene alle abitudini scorrette si può rimediare, rinforzando nei consumatori, un’informazione circa i rischi per la salute se non si segue un regime alimentare sano ma soprattutto equilibrato.
In relazione al secondo punto, le istituzioni, nazionali e comunitarie, svolgono un ruolo determinante per migliorare il quadro generale.
È lampante intuire l’enormità della portata di un cambiamento che intende intervenire su un aspetto universale quale l’alimentazione umana, intesa su un piano sociale, e di centralità economica per un paese come il nostro, costituito ancora da una preponderante presenza di aziende agricole e di una pluralità di reti di imprese che parallelamente si reggono su quest’ultime. L’ultima legge italiana in materia di diritto agroalimentare risale al 30 aprile 1962 (successive modifiche) ed è stata “affiancata” al Reg. 852/2004 (pacchetto igiene). Per tale ragione nel 2015 è stata istituita una commissione al Senato al fine di approvare un quadro di riforma dei reati in materia di diritto agroalimentare. I lavori della commissione hanno conosciuto una battuta di arresto per poi essere presentati a febbraio 2020 e attualmente risultano al vaglio del Parlamento in attesa di approvazione.
“L’esigenza del ddl1 nasce dalla constatazione che il sistema di controllo e sanzione dei reati agroalimentari nel nostro Paese ha mostrato negli anni troppe difficoltà di applicazione per essere davvero efficace. I reati contro la salute pubblica sono infatti, nel concreto, di difficile dimostrabilità, sono previste pene e sanzioni oggettivamente troppo basse, da cui derivano conseguentemente troppo rapide prescrizioni. […] Il presente ddl interviene su due fronti: la definizione e perimetrazione dei reati e le incriminazioni, collegate già alla soglia del rischio, con la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, differenziato in ragione dell’effettivo grado di offensività. La quantificazione delle pene previste per i nuovi reati alimentari non costituisce solamente il necessario completamento punitivo dei reati, ma svolge anche una funzione di natura preventiva e di chiarezza applicativa della riforma, oltre a comportare specifici effetti processuali, e ispirandosi al criterio di corrispondenza della pena con il tasso di offensività espresso dal reato, mira all’equilibrio ponderale e alla ragionevolezza della risposta punitiva, con l’obiettivo di dare coerenza al sistema.”
Questo ddl intende, quindi, riformare l’apparato sanzionatorio e la definizione dei reati agroalimentari, introducendone anche di nuovi come l’agropirateria, praticata, in particolare, dalle organizzazioni mafiose. Esistono tuttavia, numerose infrazioni di “grado minore” non classificabili come reati e che vengono praticate dalle aziende agroalimentari al fine di rendere più appetibili e competitivi sul mercato i propri prodotti. Questo genere di infrazioni variano nel tempo sulla scia delle caratteristiche maggiormente richieste dai consumatori in quel determinato frangente diventando quasi degli slogan: “senza olio di palma”, “senza conservanti”, “solo allevati a terra”. Questi, sono solo alcuni di quelli che nel tempo si sono susseguiti. Negli ultimi anni, sulla scia di una maggiore richiesta di sostenibilità da parte dei consumatori, approfittando del vuoto legislativo in materia di etichettatura ambientale, i produttori hanno ricorso alle strategie di marketing più disparate pur di posizionare i propri prodotti in “pole-position”; pertanto sono numerose le aziende dalle piccole alle più strutturate ad essere state sanzionate da parte dell’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (https://www.agcm.it/) e dall’Istituto Autodisciplina pubblicitaria (https://www.iap.it/ ). Questo fenomeno, maggiormente noto come “greenwashing”, può essere classificato a vari livelli. Le dichiarazioni di sostenibilità rese da un’impresa possono risultare non veritiere non necessariamente perché si dichiari totalmente il falso, ma possono risultare non totalmente attendibili se non basate su analisi interne dei propri processi produttivi. Per le aziende sarà necessario quindi, per non incorrere in tali sanzioni, predisporre una raccolta di dati ed una successiva accurata analisi di questi ultimi a supporto delle dichiarazioni che in seguito saranno rese. Intraprendere un REALE percorso di sostenibilità, è un percorso lungo e tortuoso e sarebbe vantaggioso intraprenderlo il prima possibile senza disperdere le attuali risorse in sanzioni al fine di conseguire successi effimeri e di breve durata, ma investendo anno dopo anno quelle necessarie per garantirsi quel successo durevole che concretamente conduce ad una crescita sostanziale. Essere sostenibili significa anche questo: ottimizzare le proprie risorse facendone un uso razionale e diluito nel tempo per minimizzare i rischi derivanti da azioni di abuso del mercato. Per meglio rendere l’idea, riporto la dichiarazione resa da Ellen MacArthur di ritorno dal suo giro intorno al mondo in barca a vela:
“… Navigando attorno al mondo nel 2004, avevo con me il
minimo indispensabile, per essere più leggera e quindi il
più veloce possibile. In mare, quello che hai è tutto quello
che hai, non puoi fermarti quando vuoi e gestire bene le
risorse può essere una questione di vita o di morte […] La
mia barca era il mio mondo, ero sempre consapevole
delle sue risorse limitate e quando sono tornata a terra,
ho cominciato a capire che il nostro mondo non era
diverso. Ero diventata profondamente consapevole del
vero significato della parola "finito" e quando l’ho
applicata alle risorse dell'economia globale, mi sono resa
conto che c’erano grandi sfide da affrontare …”
Ellen MacArthur
di Alessia Cornacchio
1 http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50090.pdf